DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI DEI DEPOSITI A TERMINE CLASSICO
A. Il depositario
1. Si impegna a ricevere i fondi come deposito e a consegnare al Depositante i documenti giustificativi del deposito istituito.
2. Si impegna a mantenere un tasso di interesse fisso per l'intero periodo per il quale è stato costituito il deposito.
3. Si impegna a versare il bonus lordo alla scadenza del deposito sul conto corrente.
4. Si impegna a calcolare il bonus lordo dovuto facendo riferimento all'anno civile considerato di 360 giorni, secondo la seguente formula:
5. Si impegna a riscuotere l'imposta sugli interessi, al momento della concessione del bonus, secondo le disposizioni di legge vigenti.
6.a.In caso di richiesta di costituzione di un deposito senza proroga e senza capitalizzazione, alla scadenza, la banca trasferirà l'importo del deposito sul conto corrente.
6.b. Se viene richiesta la costituzione di un deposito con estensione e senza capitalizzazione, la banca prolungherà la vita del deposito per un altro periodo pari al periodo inizialmente stabilito. Il tasso di interesse applicato al deposito esteso sarà quello praticato dalla banca, per questo tipo di deposito, il giorno della proroga. Alla scadenza, il bonus netto viene trasferito dalla banca sul conto corrente del depositante.
6.c. Se viene richiesto di costituire un deposito con estensione e capitalizzazione, alla scadenza, la banca prolungherà la vita del deposito per un altro periodo pari al periodo inizialmente costituito. Il tasso di interesse applicato al deposito esteso sarà quello praticato dalla banca, per questo tipo di deposito, il giorno della proroga. L'importo del deposito esteso sarà pari all'importo del deposito prima dell'estensione più il bonus netto calcolato ai sensi del presente contratto.
7. Non addebiterà commissioni per i trasferimenti tra il conto di deposito e i conti correnti del depositante.
8. Qualsiasi modifica delle clausole contrattuali relative ai costi del deposito sarà effettuata solo in conformità con le disposizioni di legge applicabili.
B. Il Depositante
9. Si impegna a trasferire come deposito i fondi a sua disposizione alle condizioni stabilite nel presente contratto.
10. Si impegna a trattenere il deposito fino alla scadenza o in caso di proroga fino alla nuova scadenza risultante.
11. Se la cancellazione del deposito viene richiesta prima della scadenza del termine per il quale è stata stabilita, il conto del cliente sarà bonusato con l'interesse spot (il suo valore è attualmente 0)
12. Dichiara di essere venuto a conoscenza delle Condizioni Generali di Contratto e di accettare il contenuto del presente documento e espressamente le dichiarazioni, gli impegni e i consensi in esso contenuti.
13. Egli è informato che la conclusione e l'esecuzione del contratto di deposito comporta il trattamento dei suoi dati personali, di cui può trovare dettagli nell'Informativa Generale sul trattamento e la protezione dei dati personali appartenenti ai Clienti BT, disponibile sul sito web di Banca Transilvania, all'interno della Privacy Policy di BT, o, su richiesta, in qualsiasi unità della banca.
DISPOSIZIONI FINALI
14. Se la data di scadenza è un giorno bancario non lavorativo, il bonus sul deposito viene concesso il giorno lavorativo successivo.
15. Il programma di elaborazione delle transazioni è disponibile accedendo al seguente link per questo punto.
16. Le operazioni effettuate in giorni non bancari saranno evidenziate e registrate il giorno bancario successivo.
17. I pagamenti/operazioni effettuati successivamente al trasferimento sul conto corrente utilizzando importi provenienti da depositi bancari saranno commissionati secondo la Brochure bt Commission in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni, Brochure che è allegata alle Condizioni Generali di Contratto di Banca Transilvania. Le Condizioni Generali di Contratto insieme al presente documento hanno valore di contratto e regolano i rapporti giuridici tra il depositante e la banca.
Le commissioni per le operazioni di conto corrente a carico del consumatore sono disponibili accedendo ai seguenti link:
Corrispettivi relativi alle operazioni effettuate sul conto corrente a carico del consumatore - Privati
z PDFCorrispettivi relativi alle operazioni effettuate sul conto corrente a carico del consumatore - Persone giuridiche
z PDF18. I depositi costituiti sono garantiti dal Fondo di garanzia dei depositi nel sistema bancario, entro il limite di un massimale di garanzia di EUR 100.000 equivalenti per depositante, ai sensi delle disposizioni della legge n. 311/2015, sui sistemi di garanzia dei depositi e sul fondo di garanzia per i depositi bancari.
19. Ai sensi delle disposizioni della legge n. 311/2015 sui sistemi di garanzia dei depositi e sul Fondo di garanzia dei depositi bancari, sono esclusi dalla garanzia i seguenti depositi:
- Depositi di un ente creditizio effettuati in nome proprio e per proprio conto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64 cpv. (2);
- Strumenti che rientrano nella definizione di fondi propri di cui all'articolo 4 par. (1) punto 118 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi derivanti da operazioni in relazione alle quali sono state emesse decisioni definitive di condanna del tribunale per il reato di riciclaggio di denaro, secondo la legislazione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro. I depositi sono classificati in questa categoria dal sistema di garanzia dei depositi, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti, dall'ente creditizio i cui depositi sono diventati indisponibili o dal liquidatore nominato dall'organo giurisdizionale, a seconda dei casi;
- I depositi di istituti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b) sono sostituiti dai seguenti: (1) punto 26 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4 par. (1) punto 2 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi per i quali l'identità del titolare non è stata verificata fino a quando non diventano indisponibili, secondo la normativa in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro;
- Depositi di assicuratori e riassicuratori, come definiti nell'articolo 2 lit. A punti 5 e 39 della legge n. 32/2000 sull'attività assicurativa e la vigilanza assicurativa, con successive modifiche e integrazioni;
- Depositi di organismi di investimento collettivo quali definiti dalla legislazione sui mercati dei capitali;
- Depositi di fondi pensione;
- Depositi di enti pubblici centrali, locali e regionali;
- Valori mobiliari della natura di debito emesso dall'ente creditizio, nonché passività derivanti da accettazioni proprie e pagherò cambiari;
20. Il modulo informativo fornito ai depositanti può essere scaricato al link allegato al presente punto.
Modulo per informazioni fornite ai depositanti
z PDF