Tratti somatici
Il tasso di interesse che viene concesso sul deposito stabilito è negoziato per telefono, e-mail o altri sistemi di comunicazione elettronica, a seconda dell'importo, del termine, delle condizioni di mercato del momento, nonché della strategia della banca.
Il termine di costituzione del deposito sarà negoziato per telefono, e-mail o altri sistemi di comunicazione elettronica tra il depositante e il depositario, attraverso le persone designate.
Il pagamento degli interessi viene effettuato alla scadenza del deposito e l'importo esistente nel deposito viene trasferito sul conto disponibile. Il tasso di interesse concordato dalle parti è fissato durante tutta l'esecuzione del contratto.
Se viene richiesta la cancellazione anticipata, prima della scadenza, la banca è autorizzata a calcolare gli interessi al livello degli interessi addebitati per i depositi a vista dal momento dell'annullamento della caparra.
La banca riscuoterà l'imposta sugli interessi, al momento della concessione del bonus, secondo le disposizioni di legge vigenti.
I pagamenti/operazioni in contanti effettuati dopo il trasferimento sul conto corrente utilizzando importi provenienti da depositi bancari saranno addebitati secondo la Decisione BT in vigore al momento dell'esecuzione delle operazioni, decisione che è allegata alle Condizioni Generali di Contratto di Banca Transilvania.
Le commissioni relative al conto corrente addebitato al consumatore dalla banca sono visualizzate nella sezione Commissioni e sono consultabili presso qualsiasi unità BT.
I depositi costituiti sono garantiti dal Fondo di Garanzia dei Depositi nel sistema bancario, nei limiti di un massimale di garanzia di EUR 100.000 per depositante equivalente di MDL, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 311/2015, sui sistemi di garanzia dei depositi e sul fondo di garanzia per i depositi bancari. Il limite del massimale di garanzia può essere modificato da una disposizione legislativa.
I depositi bancari sono esclusi dalla garanzia
Secondo le disposizioni della legge 311/2015 sui sistemi di garanzia dei depositi e sul Fondo di garanzia dei depositi bancari, sono esclusi dalla garanzia i seguenti depositi :
- Depositi di un ente creditizio effettuati in nome proprio e per proprio conto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 64 cpv. (2);
- Strumenti che rientrano nella definizione di fondi propri di cui all'articolo 4 par. (1) punto 118 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi derivanti da operazioni in relazione alle quali sono state emesse decisioni definitive di condanna del tribunale per il reato di riciclaggio di denaro, secondo la legislazione in materia di prevenzione e lotta al riciclaggio di denaro. I depositi sono classificati in questa categoria dal sistema di garanzia dei depositi, sulla base delle informazioni ricevute dalle autorità competenti, dall'ente creditizio i cui depositi sono diventati indisponibili o dal liquidatore nominato dall'organo giurisdizionale, a seconda dei casi;
- Depositi di istituti finanziari quali definiti all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b) dell'articolo 4, paragrafo 4, primo comma, lettere a) e b). (1) punto 26 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi di imprese di investimento quali definiti all'articolo 4 par. (1) punto 2 del regolamento (UE) n. .../... 575/2013;
- Depositi per i quali l'identità del titolare non è stata verificata fino a quando non diventano indisponibili, secondo la normativa in materia di prevenzione e contrasto al riciclaggio di denaro;
- Depositi di assicuratori e riassicuratori, come definiti nell'articolo 2 lit. A punti 5 e 39 della legge n. 32/2000 sull'attività assicurativa e la vigilanza assicurativa, con successive modifiche;
- Depositi di organismi di investimento collettivo quali definiti dalla legislazione sui mercati dei capitali;
- Depositi di fondi pensione;
- Depositi di enti pubblici centrali, locali e regionali;
- Titoli della natura del debito emesso dall'ente creditizio, nonché obbligazioni derivanti dalle proprie accettazioni e pagherò cambiari.
Modulo per informazioni fornite ai depositanti
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